domenica, dicembre 03, 2006

CASO PREVITI – LA CASSAZIONE CAMBIA PARERE

UN "CAVILLO" PROCEDURALE ED UNA LEGGE AD HOC, LA COSIDDETTA “EX.CIRIELLI”, HANNO PRODOTTO IL “MOSTRO GIURIDICO” CHE LASCIA “IMPUNITI” QUESTI IMPUTATI ECCELLENTI LA CUI “COLPEVOLEZZA” NON È MESSA IN DISCUSSIONE PERCHÉ CONDANNATI SIA IN TRIBUNALE CHE IN CORTE D’APPELLO.

I GIUDICI DELLA CASSAZIONE NON SONO ENTRATI NEL “MERITO” DEI FATTI CONTESTATI MA SI SONO LIMITATI A FAR VALERE L’ART.11 “I PROCEDIMENTI IN CUI UN MAGISTRATO ASSUME LA QUALITÀ D’IMPUTATO SONO DI COMPETENZA DEL GIUDICE CHE HA SEDE NEL DISTRETTO DI CORTE D’APPELLO PIÙ VICINO". UNO DEI TRE IMPUTATI ERA INFATTI RENATO SQUILLANTE, IL GIUDICE CONDANNATO PER CORRUZIONE.

IN QUESTO CASO PERÒ, "INSPIEGABILMENTE" LA CASSAZIONE HA “CAMBIATO” PARERE PERCHÉ LA STESSA, IN SEDE CAUTELARE, OVVERO SUI RICORSI PRESENTATI CONTRO GLI ORDINI DI CATTURA EMESSI NEL LONTANO 1996, AVEVA “RESPINTO” LA QUESTIONE DI COMPETENZA TERRITORIALE COSÌ COME LE SEZIONI RIUNITE, NEL GENNAIO DEL 2003, AVEVANO RESPINTO LA RICHIESTA DI TRASFERIRE IL PROCESSO A ROMA PER LEGITTIMA SUSPICIONE.

INOLTRE LA CASSAZIONE “ANNULLA” NON SOLO LA SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO MA ANCHE QUELLA DEL TRIBUNALE “RINVIANDO” IL TUTTO ALLA MAGISTRATURA DI PERUGIA E VISTO I TEMPI, SCATTERÀ INEVITABILMENTE LA EX-CIRIELLI: LA PRESCRIZIONE CHE “ASSOLVERÀ” DI FATTO TUTTI GLI IMPUTATI.

LA LORO DIFESA ANZICHÉ ESSERSI ESERCITATA ALL’INTERNO DEI PROCESSI SI È CONCENTRATA A “SOTTRARSI” AD ESSI CON CONTINUE RICHIESTE DI RINVII ED ISTANZE DI RICUSAZIONE DEI GIUDICI PER SPOSTARE I PROCESSI STESSI IN ALTRE SEDI.

SE NEL FRATTEMPO NON SI RIUSCIRÀ AD "ANNULLARE" LA EX-CIRIELLI, QUESTI SIGNORI LA PASSERANNO LISCIA “SOTTRAENDOSI” IN MODO DEFINITIVO AL PROCESSO PER L’ACCERTAMENTO DI TUTTA LA VERITÀ ALLA QUALE COME SI SA È COINVOLTO IL CAVALIERE QUALE MANDANTE.
Raffaele B.

RICORDIAMO LE 15 LEGGI SUL "CONFLITTO D'INTERESSI" FATTE DAL EX-GOVERNO DI CENTRODESTRA CUI 6 RIGUARDANO LA GIUSTIZIA:

1. Legge sulle rogatorie internazionali che le rende più complesse
2. Abolizione della tassa sulle successioni e donazioni per i grandi patrimoni
3. Depenalizzazione del falso in bilancio nella disciplina dei mercati finanziari
4. Scudo fiscale
5. Condono fiscale
6. Legge Cirami sul legittimo sospetto
7. Lodo Schifani sulla sospensione dei processi alle alte cariche dello stato
8. Decreto spalma-debiti per le società sportive
9. Decreto salva Rete4
10. Legge Gasparri di riforma del sistema radiotelevisivo nazionale
11. Legge Frattini sul conflitto d’interessi
12. Previdenza complementare che favorisce il sistema assicurativo
13. Norme sul digitale terrestre che finanziano la vendita di decoder
14. Legge ex Cirielli che accorcia i termini di prescrizione di molti reati
15. Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento


LASTAMPA
Sme, la Cassazione "assolve" Previti
PAOLO COLONNELLO 3/12/06
Il processo drovrà essere rifatto a Perugia, ma già in primavera subentrerà la prescrizione

MILANO - «Ritenuta l’incompetenza territoriale del tribunale di Milano, si annulla l’impugnata sentenza, e anche quella emessa in primo grado, e si dispone la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica di Perugia. Si dichiara inammissibile il ricorso della Cir». Ore 20 e 15 minuti: a distanza di 11 anni dalla nascita dell’inchiesta i giudici della sesta sezione della Corte di Cassazione fanno calare definitivamente il sipario sul processo a Cesare Previti, Renato Squillante e Attilio Pacifico per la corruzione in atti giudiziari nella vicenda Sme. Perché i tempi di prescrizione si concluderanno il 30 aprile prossimo e nessuna procura, nessun tribunale, tantomeno quello di Perugia, riuscirà mai a celebrare alcunché. Uno schiaffo senza precedenti alla procura di Milano che si vede azzerare anni d’indagini e di dibattimenti nei cinque minuti che trascorrono per la lettura del secco dispositivo della sentenza.

Un verdetto che non entra nel merito dei fatti per i quali gli imputati, dopo una serie di progressivi prosciugamenti dei capi d’accusa, erano stati ritenuti colpevoli fino in Appello: ovvero un bonifico di 434 mila dollari, di provenienza Fininvest, transitati dal conto svizzero di Previti a quello di Squillante. Ma si limita a far valere l’articolo 11 del codice di procedura penale, più volte evocato nel corso dei processi e sempre respinto dai giudici milanesi: «I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità d’imputato... sono di competenza del giudice che ha sede nel distretto di corte d’appello più vicino...». È solo in base a questa norma che i giudici di terzo grado, presidente Giovanni De Roberto, prendono la loro decisione, annullando non solo le sentenze di condanna a carico dell’ex parlamentare di Forza Italia (5 anni), dell’ex giudice Renato Squillante (sette anni) e dell’avvocato Attilio Pacifico (4 anni) ma, nei fatti, l’intero processo. Una pietra tombale sull’accertamento della verità.

La sconfitta più pesante mai subita dalla Procura di Milano nella lunga saga dei processi contro Cesare Previti, sul quale pende ormai la sola condanna definitiva a sei anni di reclusione per la vicenda Imi-Sir. Sconfitta ancor più dolorosa se si pensa che la stessa Cassazione, in sede cautelare, ovvero sui ricorsi presentati contro gli ordini di cattura emessi nel lontano 1996, aveva respinto la questione di competenza territoriale così come le sezioni riunite, nel gennaio del 2003, avevano respinto al richiesta di trasferire il processo a Roma per legittima suspicione.

Cala il sipario sul processo Previti e cala un silenzio cupissimo tra i corridoi della procura milanese, dove nessun magistrato si sente di commentare la decisione, inappellabile, dei giudici di terzo grado. Piange nell’aula del Palazzaccio romano Carla Previti, la figlia di Cesarone, mentre i suoi legali esultano, parlando di «soddisfazione incredibile». «È la vittoria migliore per noi che chiedevamo un processo giusto, dove uno dei presupposti appunto è l’assegnazione del giudice naturale - dice al telefono l’avvocato Alessandro Sammarco -. La cosa incredibile è che abbiamo dovuto lottare dieci anni per un diritto garantito dalla Costituzione. Avevamo dunque ragione a difenderci da un processo ingiusto. E il risultato alla fine è devastante per la giustizia: non si arriva a una verità e la responsabilità di tutto ciò è dell’incompetenza dei magistrati che hanno guidato questi processi. Bisognerebbe chiedere una spiegazione alla Boccassini, a chi ha proceduto e perseverato su questa strada. D’altronde il Parlamento lo aveva detto fin da subito respingendo la richiesta di arresto per Previti nel ’97, parlando di fumus persecutionis perché Milano non era competente».

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